Sez. 1, Sentenza n. 43400 del 26/10/2005 Ud. (dep. 30/11/2005) Rv. 233260 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Reato di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies, comma primo, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella L. n.356 del 1992 - Natura di reato istantaneo - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 - quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356) integra un'ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies com. 1 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)