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Sez. U, Sentenza n. 1540 del 25/05/1971 (Rv. 351910 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUITI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - DIFFERENZA RISPETTO ALLA RESPONSABILITA AQUILIANA - DANNI RISARCIBILI MEDIANTE L'AZIONE DI RESPONSABILITA PER ATTI LEGITTIMI - PREGIUDIZIO ECONOMICO ECCEDENTE IL DANNO OGGETTIVO SUBITO DAL FONDO - ESPERIBILITA DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA AQUILIANA.*
Stato
decisa il 1971-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351910-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUITI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - DIFFERENZA RISPETTO ALLA RESPONSABILITA AQUILIANA - DANNI RISARCIBILI MEDIANTE L'AZIONE DI RESPONSABILITA PER ATTI LEGITTIMI - PREGIUDIZIO ECONOMICO ECCEDENTE IL DANNO OGGETTIVO SUBITO DAL FONDO - ESPERIBILITA DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA AQUILIANA.*

L'Azione di responsabilita aquiliana ex art 2043 cod civ e quella di responsabilita per Atti legittimi fondata sull'art 46 della legge 25 giugno 1865, n 2359, sull'espropriazione per pubblica utilita, sono distinte e non possono, quindi, essere unificate. Le due azioni hanno, infatti, diversi presupposti, differendo sia per il petitum - che nell'Azione ex art 2043 cod civ si estende a tutto il pregiudizio derivato all'altrui sfera giuridico-patrimoniale e non soltanto al detrimento arrecato dall'esecuzione dell'opera pubblica al patrimonio immobiliare di terzi -, sia per la causa petendi, e, cioe, per il fatto giuridico costitutivo dell'Azione, che va ravvisato, nel primo caso, nella illiceita del fatto e, nel secondo caso, invece, pur nella liceita della condotta della pa, nel pregiudizio patrimoniale conseguente all'esecuzione dell'opera pubblica. L'art 46 della citata legge n 2359 del 1865 prevede, infatti, in ogni caso, a favore dei proprietari i quali abbiano risentito danni permanenti dall'esecuzione di opere pubbliche, un'indennita che va corrisposta indipendentemente dall'accertamento di una colpa nell'operato della pa. Pertanto, tale indennita non puo essere qualificata come risarcimento del danno, il quale presuppone una responsabilita derivante da violazione di diritti soggettivi, ed ha il suo limite nel profitto che la collettivita ha tratto dall'esecuzione dell'opera. Ne consegue che l'Azione di responsabilita per Atti legittimi non puo comprendere tutti i danni cagionati dall'attivita della pa, onde il privato, quando il pregiudizio economico supera il danno oggettivo arrecato al suo fondo, puo avere convenienza - sempre che sussista e venga dimostrata la colpa della pa - ad instaurare un'Azione di responsabilita ex art 2043 cod civ, al fine di ottenere il risarcimento di tutte le conseguenze dannose subite. (V 3224'55).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)