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Sez. 2, Sentenza n. 2741 del 23/02/2012 (Rv. 621675 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) | Canna fumaria - Realizzata da un condomino in aderenza al muro condominiale e a ridosso del piano attico di altro condomino - Liceità dell'opera - Criteri - Art. 1102 cod. civ. - Applicabilità - Distanza dalle vedute ex art. 907 cod. civ. - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621675-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI)

In tema di condominio negli edifici, qualora il proprietario di un'unità immobiliare del piano attico agisca in giudizio per ottenere l'ordine di rimozione di una canna fumaria posta in aderenza al muro condominiale e a ridosso del suo terrazzo, la liceità dell'opera, realizzata da altro condomino, deve essere valutata dal giudice alla stregua di quanto prevede l'art. 1102 cod. civ., secondo cui ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, non rilevando, viceversa, la disciplina dettata dall'art. 907 cod. civ. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, atteso che la canna fumaria (nella specie, un tubo in metallo) non è una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto (nella specie, forno di pizzeria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1139

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)