Sez. 2, Sentenza n. 14096 del 03/08/2012 (Rv. 623551 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI | Installazione su cortile condominiale di ascensore diretto ad eliminare le barriere architettoniche da parte di singolo condomino - Liceità - Criteri - Limiti di cui all'art. 1102 cod. civ. - Applicabilità - Distanza dalle vedute ex art. 907 cod. civ. - Richiamo operato nell'art. 3, comma secondo, della legge n.13 del 1989 - Irrilevanza - Fondamento.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI
In tema di condominio, l'installazione di un ascensore, al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un cortile e di un muro comuni, deve considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi, la disciplina dettata dall'art. 907 cod. civ. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, neppure per effetto del richiamo ad essa operato nell'art. 3, comma secondo, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, non trovando detta disposizione applicazione in ambito condominiale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1139, Legge 09/01/1989 num. 13 art. 3 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)