Sez. L, Sentenza n. 1498 del 18/04/1975 (Rv. 375083 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - MUTAMENTO DI MANSIONI, QUALIFICA O CATEGORIA - LICENZIAMENTO ED IMMEDIATA RIASSUNZIONE - UNICITA DEL RAPPORTO - PRESUNZIONE - SUSSISTENZA - SUPERAMENTO - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - MUTAMENTO DI MANSIONI, QUALIFICA O CATEGORIA - LICENZIAMENTO ED IMMEDIATA RIASSUNZIONE - UNICITA DEL RAPPORTO - PRESUNZIONE - SUSSISTENZA - SUPERAMENTO - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO.*
In tema di indennita di anzianita, ove, in occasione di mutamenti di mansioni, di qualifica o di categoria, il lavoratore dipendente sia stato licenziato e quindi immediatamente riassunto, senza apprezzabile interruzione nelle prestazioni lavorative, deve presumersi l'unicita del rapporto ed il carattere fittizio della sua novazione, pur se questa trovi corrispondenza nella disciplina contrattuale (individuale o collettiva) e comporti la corresponsione dell'indennita di anzianita per il periodo fino allora maturato; l'indicata presunzione puo essere superata solo con la prova rigorosa, a carico del datore di lavoro, dell'effettivo intento delle parti di novare il rapporto, del difetto di qualsiasi proposito fraudolento in danno del lavoratore, dell'esistenza di obiettive ragioni giustificative del licenziamento e della riassunzione. (V 3376/74, mass n 371884; 2131/72, mass n 359381; (V 877/69, mass n 339242).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)