Sez. 6, Sentenza n. 25583 del 10/06/2026 Cc. (dep. 08/07/2026) Rv. 290418-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente - Causa ostativa alla consegna - Condizioni - Riserve sulla severità o rigidità del sistema punitivo - Competenza - Individuazione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, il trattamento sanzionatorio previsto dallo Stato richiedente può costituire causa ostativa alla consegna nel solo caso in cui, complessivamente considerato, risulta del tutto irragionevole e manifestamente contrario al principio di proporzionalità della pena o ai principi fondamentali di cui agli artt. 3 CEDU e 27, comma terzo, Cost., spettando al Ministro della giustizia le valutazioni politico-discrezionali inerenti a eventuali riserve sulla severità o rigidità del sistema punitivo straniero. (Fattispecie in cui la Corte, in relazione a richiesta di estradizione proveniente dagli Stati Uniti d'America, ha ritenuto non ostativa alla consegna la previsione, per il reato di furto di identità aggravato, della c.d. "mandatory sentence", ossia della pena detentiva fissa di due anni da eseguirsi consecutivamente alle altre pene detentive).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)