diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 25413 del 01/02/2007 Cc. (dep. 03/07/2007) Rv. 236848 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Principio della doppia incriminazione - Diverso trattamento punitivo del reato negli ordinamenti degli Stati interessati - Rilevanza - Esclusione - Eccezione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236848-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

Non osta all'estradizione verso l'estero l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio del reato nell'ordinamento dello Stato richiedente, salvo che esso sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il principio di legalità e di proporzionalità delle pene. (Fattispecie, nella quale erano stati inflitti sei anni di reclusione ad estradando verso la Romania, ritenuto dall'autorità giudiziaria rumena responsabile di furto aggravato e di lesioni gravi che avevano reso necessario un intervento di splenectomia nella vittima).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Cod. Pen. art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)