Sez. 6, Sentenza n. 7183 del 02/02/2011 Cc. (dep. 24/02/2011) Rv. 249225 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Differente trattamento sanzionatorio - Rilevanza - Criteri - Indicazione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente, potendo l'aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative all'estradizione solo nell'ipotesi in cui il trattamento sia del tutto irragionevole e manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità della pena. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione avanzata dalle autorità romene, in cui la S.C. ha escluso che la pena inflitta dal giudice estero, benchè superiore a quella astrattamente prevista dal nostro ordinamento, possa essere considerata contraria al principio di proporzionalità).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2, Tratt. Internaz. 13/12/1957, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)