Sez. L, Sentenza n. 1487 del 23/03/1989 (Rv. 462297 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE - POSSIBILITÀ DI SOSTITUZIONE DEL GIUDICE NEL RITO ORDINARIO - ESTRUSIONE AL RITO DEL LAVORO - PRETORE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE E DECIDENTE LA CAUSA DIVERSA DA QUELLA DELL'ISTRUZIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE - POSSIBILITÀ DI SOSTITUZIONE DEL GIUDICE NEL RITO ORDINARIO - ESTRUSIONE AL RITO DEL LAVORO - PRETORE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE E DECIDENTE LA CAUSA DIVERSA DA QUELLA DELL'ISTRUZIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
La disposizione del secondo comma dell'art. 174 cod. proc. civ. - concernente la possibilità di sostituzione del giudice istruttore nel rito ordinario, sia nei giudizi davanti al tribunale che, ai sensi dell'art. 311 cod. proc. civ., in quelli davanti al pretore - è applicabile anche nel rito del lavoro, nel quale pertanto non sussiste nullità della sentenza per il fatto che il pretore dinanzi al quale si è svolta la discussione, e che ha deciso la causa, sia diverso dal giudice che ha compiuto la istruzione, atteso altresì che il giudice della discussione ha conoscenza degli Atti già acquisiti al processo e conserva in ordine alle prove i poteri istruttori derivantigli dall'art. 421 cod. proc. civ.. (V 1327/88, mass n 457487; (V 2273/85, mass n 440163; (V 1519/84, mass n 433604; (V 847/84, mass n 433062).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 174, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)