Sez. L, Sentenza n. 1327 del 08/02/1988 (Rv. 457487 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE - SOSTITUZIONE DEL PRETORE ISTRUTTORE - LICEITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE - SOSTITUZIONE DEL PRETORE ISTRUTTORE - LICEITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Anche nel rito del lavoro trova applicazione il disposto dell'art. 174, secondo comma, cod. proc. civ., che prevede la possibilità della sostituzione del giudice istruttore in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze. Pertanto, ove la sostituzione avvenga nel rispetto di tale norma, non sussiste alcuna violazione di legge ove la controversia sia decisa non dal pretore che l'ha istruita, ma da quello dinnanzi al quale si è svolta la discussione della causa, anche quando non abbia svolto l'attività di istruzione, avendo egli conoscenza degli Atti già acquisiti al processo e conservando comunque in ordine alle prove i poteri istruttori che gli derivano dall'art. 421 cod. proc. civ., salvo che l'impedimento del giudice sorga dopo l'inizio della discussione, dovendo in tal caso il nuovo giudice designato dopo la sostituzione reiterare ex novo la discussione fissando una nuova udienza ad hoc. (V 847/84, mass n 433062; (V 4267/83, mass n 429193).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)