Sez. 3, Sentenza n. 8304 del 17/09/1996 (Rv. 499627 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Tacita - Requisiti - Accettazione da parte del debitore di discutere il merito della pretesa - Rinuncia tacita alla prescrizione - Configurabilità - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE
La rinuncia tacita alla prescrizione, a norma dell'art. 2937 cod. civ., deve risultare da un comportamento del tutto incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva del diritto altrui e cioè essere non altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare tuttora esistente ed azionabile quel diritto che era, invece, estinto. Ne consegue che non può configurarsi rinuncia tacita nel caso in cui il debitore abbia accettato di discutere nel merito le pretese avanzate dalla controparte, giacché il debitore potrebbe avere interesse in un primo tempo a contestare l'esistenza dell'obbligazione, riservandosi di eccepire successivamente, se necessario, l'intervenuta prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)