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Sez. 5, Sentenza n. 13054 del 14/07/2004 (Rv. 574550 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE | Compatibilità del diritto interno con quello comunitario - Verifica - Potere - Dovere d'ufficio del giudice - Esercizio in sede di Cassazione - Ammissibilità - Fattispecie relativa a rimborso dei diritti doganali.
Stato
decisa il 2004-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574550-01

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE

Il giudice nazionale deve verificare la compatibilità del diritto interno con le disposizioni comunitarie vincolanti e fare applicazione delle medesime anche d'ufficio; pertanto, nel giudizio di Cassazione la verifica della compatibilità col diritto comunitario non è condizionata alla deduzione di uno specifico motivo e, come nei casi dello "jus superveniens" e della modifica normativa determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, le relative questioni possono essere conosciute purché l'applicazione del diritto interno sia ancora controversa costituendo oggetto del dibattito introdotto con i motivi di ricorso (Nella specie, la Corte ha affermato che il carattere <chiuso> del giudizio di legittimità non impedisce che venga ivi applicato, per la prima volta, il diritto comunitario nella sua interezza e che, nel caso esaminato, la condizione del mancato arricchimento del contribuente, necessaria per ottenere il rimborso dei diritti doganali pagati quale importatore, possa essere introdotta anche nella fase di legittimità, alla luce del Diritto Comunitario, che impone di integrare il precetto contenuto nell'art. 29 della legge n. 428 del 1990, per adeguarlo ai suoi principi, con la previsione di una tale necessaria condizione, oggetto di un dibattito giudiziario che, non essendosi svolto nella fase di merito, necessita di un suo esame, alla luce della suddetta diversa interpretazione - integrazione del precetto legislativo).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 14/10/1957, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)