Sez. 5, Sentenza n. 7654 del 31/03/2006 (Rv. 588572 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI | Prova contraria - Prova della distruzione del bene - Attestazione di un P.U. o del collegio sindacale - Necessità - Esclusione - Onere probatorio del contribuente - Portata.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI
In tema di IVA, la presunzione di cessione dei beni acquistati o prodotti, ma non rinvenuti nei luoghi in cui il contribuente esercita l'attività, di cui all'art. 53 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, può essere vinta con qualsiasi mezzo di prova nelle ipotesi di cui alla lettera a) della norma medesima, tra cui l'avvenuta distruzione, in ordine alla quale non è prescritta l'attestazione di un pubblico ufficiale o del collegio sindacale della società. Pertanto, il giudice tributario non è vincolato alle risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso, si rende sempre necessario che il contribuente, il quale alleghi il fatto dell'intervenuta distruzione di un bene, provi un tal fatto attraverso una specifica documentazione, l'apprezzamento della cui idoneità (ove trattisi di documentazione diversa da quella cui ha riguardo l'art. 53) è rimesso alla libera valutazione del giudice di merito.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)