Sez. U, Sentenza n. 3189 del 06/06/1979 (Rv. 399561 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - RAPPORTO CON I DIPENDENTI - PUBBLICO IMPIEGO - CONDIZIONI - AFFIDAMENTO DI MANSIONI NON CORRISPONDENTI A QUELLE DI UN POSTO DELLA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE O PREVISIONE DELL'APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA SOSTANZIALE DEL LAVORO PRIVATO - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - RAPPORTO CON I DIPENDENTI - PUBBLICO IMPIEGO - CONDIZIONI - AFFIDAMENTO DI MANSIONI NON CORRISPONDENTI A QUELLE DI UN POSTO DELLA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE O PREVISIONE DELL'APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA SOSTANZIALE DEL LAVORO PRIVATO - IRRILEVANZA.*
Al fine della devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie ad esso inerenti, la ricorrenza di un rapporto di pubblico impiego con un ente pubblico non economico (nella specie, orfanotrofio Irpino di Avellino), in relazione a prestazioni lavorative subordinate, effettuate in forza di un atto o comportamento che riveli l'inequivoca volonta dell'ente di avvalersene in Forma continuativa e nell'ambito della propria organizzazione pubblicistica, non trova ostacolo nel fatto che le mansioni affidate al dipendente non trovino corrispondenza in un posto della pianta organica del personale (nella specie, trattandosi di mansioni di lavandaia, sarta e portiera), o che le parti abbiano espressamente previsto l'applicabilita della disciplina sostanziale del lavoro privato, trattandosi di circostanze non incompatibili con la natura pubblicistica del rapporto di lavoro. (V 1378/78, mass n 390753; (V 772/78, mass n 390101; (V 2482/76, mass n 381272).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)