Sez. 1, Sentenza n. 568 del 02/03/1973 (Rv. 362629 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INSUFFICIENTE DENUNZIA DEL CONTRIBUENTE - INTERESSI MORATORI - LEGITTIMITA - LIMITI - DECORRENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INSUFFICIENTE DENUNZIA DEL CONTRIBUENTE - INTERESSI MORATORI - LEGITTIMITA - LIMITI - DECORRENZA.*
Ove l'insufficienza degli elementi occorrenti all'integrale liquidazione dell'imposta di successione e la conseguente necessita di procedere alla liquidazione dell'imposta complementare siano state determinate da un'insufficiente dichiarazione, da parte del contribuente, del valore dei beni, e legittima l'applicazione degli interessi di mora sull'imposta complementare con decorrenza dalla data di esigibilita della imposta principale, salvo che la divergenza fra il valore dichiarato e quello accertato dipenda da fatto non imputabile al contribuente. (Conf 2274/70, mass n 348454; 2670/67, mass n 330102; (Conf 2612/67, mass n 329987).*
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)