Sez. 3, Sentenza n. 18735 del 09/12/2003 (Rv. 568727 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione di un contratto come delegazione cumulativa piuttosto che come delegazione di pagamento.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
L'interpretazione della volontà della parti in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice del merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell'attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione.(Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la sentenza di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio qualificando un contratto come vera e propria delegazione promittendi, ex art. 1268 cod.civ., con assunzione diretta dell'obbligo di pagamento da parte della delegata nei confronti dei delegatari, e con conseguente esperibilità dell'azione diretta da parte dei secondi nei confronti della prima, piuttosto che come semplice delegazione di pagamento, ex art. 1269 cod.civ., senza possibilità per i creditori di agire direttamente nei confronti della delegata per il pagamento)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1268, Cod. Civ. art. 1269
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)