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Sez. L, Sentenza n. 5074 del 10/09/1981 (Rv. 415871 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - SOSTITUZIONE DI LAVORATORI ASSENTI CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - CONSEGUENZE - STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE PER SOSTITUIRE UNA LAVORATRICE ASSENTE PER MATERNITÀ - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1981-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415871-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - SOSTITUZIONE DI LAVORATORI ASSENTI CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - CONSEGUENZE - STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE PER SOSTITUIRE UNA LAVORATRICE ASSENTE PER MATERNITÀ - LEGITTIMITÀ.*

Poiché l'art. 1, secondo comma, della legge 18 aprile 1962 n. 230 - in base al quale è legittima l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, quando l'assunzione in servizio abbia luogo per sostituire lavoratori assenti che abbiano diritto alla conservazione del posto - attiene al caso di lavoratori assenti per cause inerenti a vicende anomale ed eccezionali del rapporto di lavoro e comportanti la sospensione del sinallagma, è consentita la stipulazione di un contratto di lavoro a termine per sostituire una lavoratrice assente per maternità. (V. 5733/80, mass. N. 409570; (V. 1167/79, mass. N. 397377; (V. 3735/78, mass. N. 393256).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)