Sez. L, Sentenza n. 1167 del 22/02/1979 (Rv. 397377 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTO A TERMINE - PER SOSTITUIRE LAVORATORI ASSENTI PER FERIE - ILLEGITTIMITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTO A TERMINE - PER SOSTITUIRE LAVORATORI ASSENTI PER FERIE - ILLEGITTIMITA.*
L'art 1, comma secondo, della legge 18 aprile 1962 n 230, che, in tema di rapporto di lavoro, in genere, dispone che, quando la assunzione in servizio abbia luogo per sostituire lavoratori assenti che abbiano diritto alla conservazione del posto, l'apposizione di un termine al contratto di lavoro e legittima solo se, nel contratto stesso, sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione, si applica nel caso di lavoratori assenti per cause attinenti a vicende anomale ed eccezionali del rapporto di lavoro e comportanti la sospensione del sinallagma (malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, servizio militare, adempimento di funzioni pubbliche elettive ecc), ma non nel caso di lavoratori assenti per ferie, le quali rientrano nel normale svolgimento del rapporto. Pertanto, non e consentita, per sostituire un lavoratore assente per ferie, la stipulazione di un contratto di lavoro a termine. (Conf 3735/78, mass n 393256; (Conf 2010/76, mass n 380831).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)