diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4415 del 25/07/1979 (Rv. 400964 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA E CONSORZI - ORGANI - AMMINISTRATORI - AZIONE DI RESPONSABILITA CONTRO QUESTI ULTIMI - MOMENTO COSTITUTIVO - SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO - ESCLUSIONE - INSUFFICIENZA DEL PATRIMONIO - RILEVANZA - CONSEGUENZA - TRASMISSIONE AL CURATORE DELL'AZIONE EX ART 2394, SECONDO COMMA, COD CIV - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1979-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400964-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA E CONSORZI - ORGANI - AMMINISTRATORI - AZIONE DI RESPONSABILITA CONTRO QUESTI ULTIMI - MOMENTO COSTITUTIVO - SENTENZA DICHIARATIVA DEL FALLIMENTO - ESCLUSIONE - INSUFFICIENZA DEL PATRIMONIO - RILEVANZA - CONSEGUENZA - TRASMISSIONE AL CURATORE DELL'AZIONE EX ART 2394, SECONDO COMMA, COD CIV - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - DECORRENZA.*

L'Azione di responsabilita contro gli amministratori della societa, esercitata dal curatore del fallimento, a norma dell'art 146, secondo comma, legge fallimentare, pur avendo carattere unitario ed inscindibile nella complessa disciplina derivante dalle norme degli artt 2392, 2393 e 2394 cod civ - nel senso che essa e diretta alla reintegrazione del patrimonio della societa fallita, visto unitariamente, come garanzia e dei soci e dei creditori sociali - non sorge ex novo in capo al curatore al momento della sentenza dichiarativa di fallimento; essa sorge, ai sensi dell'art 2394, secondo comma, cod civ, nel momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei creditori della societa e si trasmette al curatore nel caso di fallimento sopravvenuto: ne consegue che la prescrizione quinquennale, di cui all'art 2949, secondo comma, cod civ, decorre dal momento in cui si verifica l'insufficienza del patrimonio sociale, poiche da tale momento i creditori sociali possono far valere il loro diritto contro gli amministratori (art 2935 cod civ). (V 3768/78, mass n 393297; (V 790/74, mass n 368662).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2949 CORTE COST., Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)