Sez. 3, Sentenza n. 48706 del 25/11/2015 Cc. (dep. 10/12/2015) Rv. 266029 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Legge 16 aprile 2015, n. 47 - Modifica dell'art. 275 cod. proc. pen. - Presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere - Onere di motivazione - Contenuti.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
In caso di richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere per uno dei reati per i quali - ai sensi dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 4 della legge 16 aprile 2015, n. 47) - vige la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, il giudice che ritenga non vinta tale presunzione può limitarsi a dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a superarla, dovendo fornire specifica motivazione soltanto quando la difesa abbia evidenziato circostanze idonee a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbia dedotto l'esistenza di elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere tutelate con misure diverse.
Riferimenti normativi: Legge 16/04/2015 num. 47, Legge 16/04/2015 num. 47, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)