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Sez. 6, Sentenza n. 13585 del 01/04/2025 Cc. (dep. 08/04/2025) Rv. 287867-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE | Accesso ai dati contenuti in dispositivi informatici - Direttiva UE 2016/680, come interpretata dalla sentenza CGUE del 4 ottobre 2024, in causa C-548/21 - Controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente - Necessità - Sussistenza - Esercizio del controllo da parte del pubblico ministero - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287867-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE

In tema di mezzi di ricerca della prova, l'accesso ai dati contenuti in un dispositivo informatico a fini di indagine penale richiede, secondo la Direttiva UE 2016/680, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, in causa C-548/21, il controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, i quali, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, devono essere terzi rispetto all'organo richiedente l'accesso, sicché tale funzione non può essere esercitata dal pubblico ministero, avendo lo stesso, a prescindere dal suo statuto di autonomia, natura di parte processuale.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Direttive del Consiglio CEE 27/04/2016 num. 680, Decreto Legisl. 18/05/2018 num. 51, Direttive del Consiglio CEE 12/07/2002 num. 58 art. 15, Direttive del Consiglio CEE 25/11/2009 num. 136, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 7, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)