Sez. U, Sentenza n. 23755 del 29/02/2024 Cc. (dep. 14/06/2024) Rv. 286573-04
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE | Ordine europeo di indagine - Acquisizione di dati concernenti il traffico di comunicazioni elettroniche e l’ubicazione dei dispositivi detenuti da autorità giudiziaria estera - Disciplina di cui all’art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003 - Applicabilità alle richieste rivolte ad altra autorità giudiziaria che li detenga – Esclusione – Necessità per il pubblico ministero di chiedere la preventiva autorizzazione al giudice - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE
In materia di ordine europeo di indagine, la disciplina di cui all'art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, relativa all'acquisizione dei dati concernenti il traffico di comunicazioni elettroniche e l'ubicazione dei dispositivi utilizzati, si applica alle richieste rivolte ai fornitori del servizio, ma non anche a quelle dirette ad altra autorità giudiziaria che già detenga tali dati, sicché, in questo caso, il pubblico ministero può legittimamente accedere agli stessi senza chiedere preventiva autorizzazione al giudice davanti al quale intende utilizzarli.
Costituzione art. 15, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 11 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 12/07/2002 num. 58 art. 15, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 132 PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2021 num. 132 art. 1 com. 1, Legge 23/11/2021 num. 178 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 6, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 43, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)