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Sez. L, Sentenza n. 9169 del 10/07/2000 (Rv. 538351 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 - Criteri previsti dall'accordo interconfederale del 5 maggio 1965 - Esigenze tecnico - produttive, carichi di famiglia e anzianità di servizio - Onere probatorio del datore di lavoro - Oggetto.
Stato
decisa il 2000-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538351-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale assoggettato alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 il datore di lavoro -tenuto ad osservare, nella scelta dei lavoratori da licenziare, i criteri previsti dall'accordo interconfederale del 5 maggio 1965 relativi alle esigenze tecnico-produttive, ai carichi di famiglia e all'anzianità, da applicare congiuntamente, salva, però, la facoltà per il datore di lavoro stesso di privilegiare il criterio delle esigenze tecnico-produttive- ha l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei suddetti criteri -prova che, per quanto non debba riguardare analiticamente le posizioni di ciascun lavoratore, deve comunque superare le contestazioni svolte anche in merito all'anzianità di servizio e ai carichi di famiglia- che presuppone che egli non si sia limitato alla mera indicazione di formule generiche, ripetitive dei principi dettati in astratto dalla disciplina contrattuale o legislativa sia pure specificamente riferiti ai singoli lavoratori che hanno impugnato il licenziamento, ma abbia effettuato una valutazione comparativa delle posizioni dei dipendenti potenzialmente interessati al provvedimento, quanto meno con riguardo alle situazioni raffrontabili per livello di specializzazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)