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Sez. 3, Sentenza n. 5189 del 05/05/1993 (Rv. 482225 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione | Presupposto - Comunicazione della volontà di alienazione del fondo - Procedimento notificatorio ex art. 8 legge n. 590 del 1965 - Carattere cogente - Esclusione - Comunicazione della proposta di acquisto completa in tutti gli elementi essenziali - Sufficienza.
Stato
decisa il 1993-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482225-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione

Il diritto di prelazione previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, che esiste potenzialmente in capo all'affittuario coltivatore diretto ed agli altri soggetti indicati dalla legge sin dal momento della stipulazione del contratto agrario, facendo parte della loro posizione soggettiva nell'ambito del rapporto agrario, diventa attuale e concreto nel momento in cui il proprietario concedente comunica agli stessi la sua volontà di alienare il fondo a titolo oneroso anche con modalità diverse da quelle prescritte dal citato articolo 8 (così come integrato e modificato dalla legge 14 agosto 1971 n. 817), dovendosi escludere carattere cogente al procedimento notificatorio previsto da questa norma e perciò ritenere, attesa anche la natura non contrattuale della "denuntiatio", la possibilità della sua sostituzione con una comunicazione della proposta di acquisto completa in tutti gli elementi essenziali.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)