diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2122 del 24/06/1968 (Rv. 334285 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)- CONTROVERSIE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIPENDENTE E DELL'ISTITUTO ASSICURATORE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1968-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334285-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)- CONTROVERSIE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIPENDENTE E DELL'ISTITUTO ASSICURATORE - NECESSITA.*

L'accertamento delle condizioni che, per legge, devono sussistere per la valida Costituzione del rapporto di Assicurazione sociale obbligatoria, nei casi in cui insorga controversia sulla esistenza o sulla natura del rapporto di lavoro, presupposto del rapporto assicurativo, e sulla sua conseguente qualificazione agli effetti previdenziali, e quindi sull'an o sul quantum dei contributi assicurativi che il datore di lavoro deve versare perche il rapporto assicurativo possa ritenersi concretamente costituito, deve necessariamente compiersi nel contraddittorio di tutti i soggetti del rapporto stesso, cioe dell'assicuratore (istituto gestore delle assicurazioni), dell'assicurante (datore di lavoro) e dell'assicurato (prestatore d'opera). (V. N. 320-67, mass. N. 326160 n. 2623-66, mass. N.325041 n. 1928-65, 1865-65 contra 2019-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2114, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)