Sez. 2, Sentenza n. 320 del 03/02/1967 (Rv. 326160 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - NECESSARIA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIPENDENTE E DELLO ISTITUTO ASSICURATORE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - NECESSARIA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIPENDENTE E DELLO ISTITUTO ASSICURATORE.*
L'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e presupposto indispensabile al sorgere del rapporto di Assicurazione sociale obbligatoria. L'accertamento sull'esistenza del rapporto di lavoro, qualora sul punto sorga controversia, deve essere fatto in contraddittorio del datore di lavoro (assicurante) del prestatore d'opera subordinata (beneficiario della Assicurazione) e dell'istituto assicuratore, che sono i tre soggetti necessari del complesso rapporto assicurativo. (Cfr 411'66; 1928'65; 2581'63; 899'61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2114, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)