Sez. 5, Sentenza n. 889 del 25/01/2002 (Rv. 551842 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Giudicato penale - Efficacia nel processo tributario - Condizioni.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'esistenza di un provvedimento penale favorevole al contribuente non impedisce al giudice tributario una valutazione dei fatti conforme alle tesi dell'amministrazione, dovendosi ritenere abrogato, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, l'art.12, primo comma, del D.L. 10 luglio 1982, n.429, convertito in legge 7 agosto 1982, n.516, che regolava l'autorità del giudicato penale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Infatti, l'art.654 dell'attuale cod. proc. pen., che stabilisce l'efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio civile e amministrativo nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale, opera bensì, in base all'art. 207 disp. att., anche per i reati previsti dalle leggi speciali, ma espressamente sottopone tale efficacia alla duplice condizione che nel giudizio civile o amministrativo, e anche tributario, la soluzione dipenda dagli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudicato penale, e che la legge civile non ponga limitazioni alla prova "della posizione soggettiva controversa, come appunto avviene quando la normativa tributaria introduca delle presunzioni che alterano il regime ordinario dell'onere della prova (nella specie, in materia di accertamento del reddito d'impresa e di utilizzazione dei dati emersi dai controlli su conti correnti bancari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 207, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 207, Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 12 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)