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Sez. 3, Sentenza n. 23934 del 11/04/2024 Ud. (dep. 17/06/2024) Rv. 286660-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Richiesta di sospensione con messa alla prova - Criteri di valutazione del giudice - Adeguatezza del programma - Risarcimento del danno "ove possibile" - Contenuto - Conseguenze - Rigetto per l'assenza di prova del risarcimento integrale - Illegittimità.
Stato
decisa il 2024-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286660-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio sull'adeguatezza del programma dev'essere effettuato alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, cod. pen., tenendo conto non solo dell'idoneità a favorire il reinserimento sociale dell'imputato, ma anche dell'effettiva corrispondenza alle sue condizioni di vita, attesa la previsione di un risarcimento del danno che, ove possibile, corrisponda al pregiudizio dal predetto recato alla vittima o sia, comunque, espressione del massimo sforzo sostenibile in base alle sue condizioni economiche, verificabili dal giudice ai sensi dell'art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., sicché è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio per la ritenuta assenza di prova del risarcimento integrale del danno.

Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)