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Sez. 3, Sentenza n. 13235 del 02/03/2016 Cc. (dep. 01/04/2016) Rv. 266322 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione del procedimento con messa alla prova - Richiesta di sospensione - Contenuto - Dichiarazione generica dell'imputato di voler risarcire il danno - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266322-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

È legittimo il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova contenente solo una generica dichiarazione dell'imputato di voler risarcire il danno, essendo egli tenuto a comprovare, con idonee allegazioni, il suo intento di porre in essere condotte riparative. (Fattispecie relativa ad omesso versamento di contributi previdenziali, in cui l'imputato si era limitato a rappresentare all'INPS la sua intenzione, senza che a ciò fosse seguito il versamento né altra condotta indicativa di un'effettiva intenzione di espletare condotte riparatorie).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)