diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 34878 del 13/06/2019 Cc. (dep. 30/07/2019) Rv. 277070 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Richiesta di sospensione con messa alla prova – Criteri di valutazione del giudice – Adeguatezza del programma – Risarcimento del danno «ove possibile» - Contenuto.
Stato
decisa il 2019-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277070-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall'art. 133 cod. pen., in relazione non soltanto all'idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all'effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)