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Sez. 5, Sentenza n. 16083 del 17/03/2023 Ud. (dep. 14/04/2023) Rv. 284384 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Richiesta di sospensione con messa alla prova - Risarcimento del danno - Corrispondenza al pregiudizio arrecato alla vittima “ove possibile”, ovvero alle condizioni economiche dell’imputato - Poteri istruttori del giudice ex art. 468-bis, comma 5, cod. proc. pen. - Esercizio - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284384-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il risarcimento del danno deve corrispondere al pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima, "ove possibile", o, comunque, allo sforzo massimo esigibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, sicchè il giudice, ove sussistano temi di indagine da approfondire, deve attivare, ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., i propri poteri istruttori mentre, in caso contrario, è tenuto soltanto a dar conto del percorso motivazionale seguito. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte

ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale, con puntuale motivazione, si era valutato inadeguato il risarcimento offerto, in quanto, alla stregua dei dati in atti, la proposta risultava incoerente rispetto alla capacità economica dell'imputato desunta, tra l'altro, dal valore dei beni strumentali e dal capitale dallo stesso investito nell'attività di impresa).

Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)