Sez. L, Sentenza n. 3236 del 28/05/1985 (Rv. 440909 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITÀ DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE - DOMANDA FONDATA SU UN DUPLICE ORDINE DI RAGIONI GIURIDICHE COLLEGATE A PRESUPPOSTI ANTITETICI E FORMULATE IN VIA ALTERNATIVA O SUBORDINATA - ACCOGLIMENTO DELLA PRIMA - CONTESTUALE ESAME ED ACCOGLIMENTO ANCHE DELLA SECONDA, PER L'IPOTESI DI SUSSISTENZA DELLA ERRONEITÀ DELLA PRIMA - VIZIO DI CONTRADDITTORIETÀ - INSUSSISTENZA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITÀ DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE - DOMANDA FONDATA SU UN DUPLICE ORDINE DI RAGIONI GIURIDICHE COLLEGATE A PRESUPPOSTI ANTITETICI E FORMULATE IN VIA ALTERNATIVA O SUBORDINATA - ACCOGLIMENTO DELLA PRIMA - CONTESTUALE ESAME ED ACCOGLIMENTO ANCHE DELLA SECONDA, PER L'IPOTESI DI SUSSISTENZA DELLA ERRONEITÀ DELLA PRIMA - VIZIO DI CONTRADDITTORIETÀ - INSUSSISTENZA.*
Qualora il petitum della domanda attrice sia fondato su un duplice ordine di ragioni giuridiche, collegate a presupposti antitetici e formulate in via alternativa o subordinata, la sentenza del giudice del merito, la quale, dopo aver aderito alla prima ragione, esamini ed accolga anche la seconda, al fine di sostenere la decisione pure nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, né contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato, ma configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, e, pertanto, può essere utilmente impugnata solo mediante la censura di entrambe. (Conf 5503/81, mass n 416205).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)