Sez. 1, Sentenza n. 5503 del 21/10/1981 (Rv. 416205 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITÀ DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE - DOMANDA FONDATA SU UN DUPLICE ORDINE DI RAGIONI GIURIDICHE COLLEGATE A PRESUPPOSTI ANTITETICI E FORMULATE IN VIA ALTERNATIVA O SUBORDINATA - ACCOGLIMENTO DELLA PRIMA - CONTESTUALE ESAME ED ACCOGLIMENTO ANCHE DELLA SECONDA, PER L'IPOTESI DI SUSSISTENZA DELLA ERRONEITÀ DELLA PRIMA - VIZIO DI CONTRADDITTORIETÀ - INSUSSISTENZA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITÀ DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE - DOMANDA FONDATA SU UN DUPLICE ORDINE DI RAGIONI GIURIDICHE COLLEGATE A PRESUPPOSTI ANTITETICI E FORMULATE IN VIA ALTERNATIVA O SUBORDINATA - ACCOGLIMENTO DELLA PRIMA - CONTESTUALE ESAME ED ACCOGLIMENTO ANCHE DELLA SECONDA, PER L'IPOTESI DI SUSSISTENZA DELLA ERRONEITÀ DELLA PRIMA - VIZIO DI CONTRADDITTORIETÀ - INSUSSISTENZA.*
Qualora il "petitum" della domanda attrice sia fondato su un duplice ordine di ragioni giuridiche, collegate a presupposti antitetici e formulate in via alternativa o subordinata (nella specie, responsabilita contrattuale ed extracontrattuale in relazione al medesimo comportamento), la sentenza del giudice del merito, la quale, dopo aver aderito alla prima ragione, esamini ed accolga anche la seconda al fine di sostenere la decisione pure nel caso in cui la prima dovesse risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto fra argomentazioni confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto all'esame della "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasfondersi nel giudicato, ma configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, e, pertanto, può essere utilmente impugnata solo mediante la denuncia di entrambe.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)