Sez. L, Sentenza n. 435 del 17/01/1997 (Rv. 501807 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Denuncia di violazione delle regole di ermeneutica e del vizio di motivazione - Specificità - Necessità - Fattispecie relativa alla incidenza di accordo tra Ferrovie dello Stato e Federazione nazionale quadri del settore sull'obbligo dell'azienda di trattare in materia di sostituzione dei quadri assenti dal servizio.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è riservata, data la loro natura contrattuale, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica. Sia la denuncia della violazione delle regole d'ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata. (Nella specie l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che il protocollo di intesa sottoscritto il 6 dicembre 1989 dalla Federazione nazionale dei quadri del trasporto ferroviario con le Ferrovie dello Stato, nel prevedere - nell'ambito della disciplina di livelli e fasi delle relazioni sindacali - il metodo della contrattazione per la risoluzione dei vari problemi del personale, si riferisse non solo alla politica del personale in via generale, ma anche ai problemi più specifici e concreti, quali specificamente quelli relativi alla sostituzione dei quadri assenti per malattia, ferie, congedi ed altri motivi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)