diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2965 del 14/04/1988 (Rv. 458519 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - NOVITÀ NOZIONE.*
Stato
decisa il 1988-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458519-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - NOVITÀ NOZIONE.*

Ai sensi degli art. 12 e 16 R.d. n. 1127 del 1939, come modificati dal d.P.R. 22 giugno 1979 n. 338, costituisce invenzione brevettabile non solo quella che è frutto di genialità o che dà un risultato sorprendente, ma anche quella che, più semplicemente, ottiene un risultato nuovo, non deducibile per semplice ed agevoli passaggi mentali dallo stato della tecnica esistente, cioè che non sia una mera implicazione del notorio. In particolare è sufficiente, perché si parli di invenzioni brevettabili, che essa riguardi nuove implicazioni e nuovi Usi di elementi già noti, associandoli o coordinandoli sì da ottenere un risultato industriale nuovo, economicamente utile. (V 3933/84, mass n 435897; (V 2168/82, mass n 420044; (V 773/80, mass n 404220).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 12, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 16, DPR 22/06/1979 num. 338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)