Sez. 1, Sentenza n. 20055 del 18/07/2008 (Rv. 604914 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Comunità montana - Ente "dipendente" dalla Regione - Configurabilità - Condizioni - Dipendenza dalla Regione - Esclusione - Amministratore di Comunità Montana - Ineleggibilità alla carica di consigliere regionale - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
Affinché un ente possa considerarsi dipendente dalla Regione, con la conseguente configurabilità della situazione di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale degli amministratori e dei dipendenti con funzioni di rappresentanza, secondo le previsioni di cui all'art. 2, n. 11, della legge 23 aprile 1981, n. 154, non è sufficiente una generica potestà di indirizzo politico o amministrativo, spettante all'ente sovraordinato, ma è necessario che questo sia titolare di un più penetrante potere di ingerenza che lo ponga in condizione di dirigere l'attività dell'ente, assicurandosi che esso agisca in conformità alle specifiche prescrizioni impartite in via generale o per ogni singolo atto, in guisa tale che l'ente dipendente si configuri come mero strumento della volontà direttiva della Regione, con un vero e proprio obbligo di adempiere i compiti fissatile. (Nella fattispecie la S.C. ha escluso la sussistenza della causa di ineleggibilità per chi sia amministratore di una Comunità Montana del Molise).
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Molise 08/07/2002 num. 12 PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)