Sez. 1, Sentenza n. 22346 del 18/10/2006 (Rv. 592768 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Consorzio di ricerca scientifica - Natura giuridica - Ente "dipendente" dalla Regione - Configurabilità - Condizioni - Presidente del Consorzio - Ineleggibilità alla carica di consigliere regionale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
Affinché un consorzio di ricerca possa considerarsi ente dipendente dalla Regione, con la conseguente configurabilità, nei confronti del suo presidente, della situazione di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, secondo la previsione di cui all'art. 2, n. 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154 non è sufficiente una generica potestà di indirizzo politico o amministrativo, spettante all'ente sovraordinato, ma è necessario che questo sia titolare di un più penetrante potere di ingerenza che lo ponga in condizione di dirigere il consorzio, assicurandosi che esso agisca in conformità alle specifiche prescrizioni impartite in via generale o per ogni singolo atto, in guisa tale che l'ente dipendente si configuri come mero strumento della volontà direttiva della regione, titolare della funzione amministrativa curata, in via delegata, dalla struttura subordinata, avente un vero e proprio obbligo di adempiere i compiti fissatile. Di tale obbligo, peraltro, non possono assumere rilevanza costitutiva né l'esercizio da parte del consorzio di funzioni istituzionali dell'ente territoriale - che integra una condizione necessaria, ma non sufficiente, per individuare un rapporto di dipendenza (la circostanza di operare in una materia di competenza regionale essendo, infatti, comune all'ipotesi di incompatibilità prevista dall'art. 3, n. 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154, per la quale è sufficiente un rapporto di semplice vigilanza), né l'erogazione di finanziamenti da parte della regione, che rileverebbero solo sotto il profilo della incompatibilità e non come causa di ineleggibilità. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha escluso che il consorzio "Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo" possa essere definito ente "dipendente" dalla Regione Abruzzo e che, quindi, per il suo presidente, ai dell'art. 2, lettera j, della legge regione Abruzzo 30 dicembre 2004, n.51, sussista una condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale).
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST., Legge Reg. Abruzzi 30/12/2004 num. 51 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Abruzzi 08/02/2005 num. 6 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)