Sez. 3, Sentenza n. 2010 del 28/04/1978 (Rv. 391370 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - CASI DI CHIUSURA - CHIUSURA DEL FALLIMENTO DI UNA SOCIETA PER INESISTENZA DI PASSIVO - ESTINZIONE DELLA SOCIETA - ESCLUSIONE - RIACQUISTO DELLA CAPACITA DI AGIRE - RAPPRESENTANZA - SPETTANZA AGLI AMMINISTRATORI - POTERI - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - CASI DI CHIUSURA - CHIUSURA DEL FALLIMENTO DI UNA SOCIETA PER INESISTENZA DI PASSIVO - ESTINZIONE DELLA SOCIETA - ESCLUSIONE - RIACQUISTO DELLA CAPACITA DI AGIRE - RAPPRESENTANZA - SPETTANZA AGLI AMMINISTRATORI - POTERI - LIMITI.*
Il provvedimento di chiusura del fallimento di una societa, allorquando sia adottato non per riparto dell'attivo ma per inesistenza della massa passiva, non estingue la societa, la quale riacquista la capacita di agire per il periodo successivo alla chiusura del fallimento e fino alla nomina eventuale di uno o piu liquidatori: conseguentemente, la rappresentanza della societa spetta ai suoi amministratori, che devono considerarsi reintegrati nei loro poteri limitatamente al compimento degli Atti di ordinaria amministrazione. (nella specie il socio accomandatario di una societa in accomandita semplice, dichiarato fallito insieme alla societa, aveva proseguito, nella sua veste di legale rappresentante della societa, l'Azione esecutiva intrapresa dal fallimento e non condotta a compimento a causa dell'intervenuta chiusura della procedura fallimentare per inesistenza di massa passiva). (Conf 1991/75, mass n 375697).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 118, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 118, Legge Falliment. art. 120, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 120, Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 153, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 153
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)