Sez. 1, Sentenza n. 1688 del 12/03/1984 (Rv. 433755 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - DEL CURATORE - CESSAZIONE - DEL DEBITORE - RIACQUISTO - CESSAZIONE DEL FALLIMENTO DI UNA SOCIETÀ - EFFETTI - RIACQUISTO DELLA CAPACITÀ DI AGIRE - CONSEGUENZE - RAPPRESENTANZA DEGLI AMMINISTRATORI - SUSSISTENZA - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - DEL CURATORE - CESSAZIONE - DEL DEBITORE - RIACQUISTO - CESSAZIONE DEL FALLIMENTO DI UNA SOCIETÀ - EFFETTI - RIACQUISTO DELLA CAPACITÀ DI AGIRE - CONSEGUENZE - RAPPRESENTANZA DEGLI AMMINISTRATORI - SUSSISTENZA - LIMITI.*
La chiusura del fallimento comporta la cessazione della legittimazione processuale del curatore, ed il riacquisto della legittimazione medesima da parte del debitore, e ciò anche in ipotesi di fallimento di una società, la quale non si estingue per effetto della chiusura del fallimento (ove questa non avvenga per riparto o per inesistenza dell'attivo, ma per concordato o per cessazione della massa passiva), ma riacquista la capacità di agire, pur trovandosi in stato di liquidazione. In tale ipotesi, per il periodo successivo alla chiusura del fallimento e fino a che la società non decida di proseguire la liquidazione con la procedura ordinaria, mediante la nomina di uno o più liquidatori, la rappresentanza dell'ente spetta ai suoi amministratori, non cessati dalla carica per effetto del fallimento, limitatamente agli Atti di ordinaria amministrazione. (Conf 2010/78, mass n 391370; (Conf 5333/77, mass n 388994; (Conf 1991/75, mass n 375697).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2274, Cod. Civ. art. 2275, Cod. Civ. art. 2448, Cod. Civ. art. 2449
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)