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Sez. L, Sentenza n. 4504 del 11/08/1982 (Rv. 422486 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI ANZIANITÀ - ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - BASE RETRIBUTIVA - LAVORO STRAORDINARIO - COMPUTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422486-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI ANZIANITÀ - ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - BASE RETRIBUTIVA - LAVORO STRAORDINARIO - COMPUTO - ESCLUSIONE.*

Ai fini della Determinazione della retribuzione pensionabile spettante agli addetti ai pubblici servizi di trasporto, non può tenersi conto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 17 della legge 29 ottobre 1971 n. 889, del compenso per lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali, non rilevando la mera costanza, continuatività e ripetitività della prestazione di lavoro straordinario secondo turni prestabiliti, ma solo l'eventuale diversa disciplina del normale orario di lavoro contenuta in un contratto collettivo aziendale. (Conf 2053/82, mass n 419914; (Conf 6254/81, mass n 417066; (Conf 5532/80, mass n 409394; (Conf 2955/80, mass n 406696).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)