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Sez. L, Sentenza n. 1270 del 23/02/1984 (Rv. 433411 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - DETERMINAZIONE - COMPENSO PER LAVORO PRESTATO OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433411-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - DETERMINAZIONE - COMPENSO PER LAVORO PRESTATO OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Ai fini della Determinazione della retribuzione pensionabile spettante agli addetti ai pubblici servizi di trasporto, non può tenersi conto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 17 della legge 29 ottobre 1971 n. 889, del compenso per lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali, non rilevando la mera costanza, continuatività e ripetitività delle prestazioni di lavoro straordinario secondo turni prestabiliti, ma solo l'eventuale diversa disciplina del normale orario di lavoro contenuta in un contratto collettivo aziendale. (Conf 2769/83, mass n 426679; (Conf 4638/82, mass n 422603; (Conf 4504/82, mass n 422486; (Conf 2053/82, mass n 419914; (Conf 6254/81, mass n 417066).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)