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Sez. 1, Sentenza n. 56 del 11/01/1988 (Rv. 456714 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINI E DIVIETI - INFRAZIONI - CONTESTAZIONE - NOTIFICAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO - IDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456714-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINI E DIVIETI - INFRAZIONI - CONTESTAZIONE - NOTIFICAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO - IDONEITÀ.*

In tema di contestazione di violazioni amministrative, ai sensi e nel vigore dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1975 n. 706, la mancata contestazione personale dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di Estinzione dell'obbligazione di pagamento dell'obbligazione pecuniaria, qualora siasi proceduto successivamente alla notificazione del processo verbale di accertamento dell'infrazione, nel termine prescritto.*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)