Sez. 5, Sentenza n. 13807 del 21/02/2007 Ud. (dep. 04/04/2007) Rv. 236529 - 01
GIUDICE DI PACE - SANZIONI - IN GENERE | Disciplina transitoria - Reati di competenza del giudice di pace giudicati da un giudice diverso - Applicazione, in sede di appello, del trattamento sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000 senza revocare la sospensione condizionale della pena, concessa in primo grado - Illegittimità - Ragioni. .
GIUDICE DI PACE - SANZIONI - IN GENERE
È illegittima la decisione con cui il giudice di appello applichi - in accoglimento della richiesta dell'imputato condannato in primo grado a pena detentiva condizionalmente sospesa - il trattamento sanzionatorio previsto per i reati di competenza del giudice di pace, senza, tuttavia, revocare la sospensione condizionale della pena, inapplicabile, ex art. 60 D.Lgs. n. 274 del 2000, alle sanzioni irrogate dal giudice di pace, considerato che, in tal caso, si determina un trattamento sanzionatorio ibrido che viola il principio di legalità delle pene.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 60 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)