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Sez. 4, Sentenza n. 47339 del 28/10/2005 Ud. (dep. 30/12/2005) Rv. 233176 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Applicazione della normativa più favorevole - Effetti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233176-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

In materia di successione nel tempo di leggi penali, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, ma non può combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perchè in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità. (Da queste premesse, se ne è dedotto che l'applicabilità da parte del giudice ordinario, nella specie, dello strumentario sanzionatorio previsto nel processo penale del giudice di pace, importasse, insieme con le più favorevoli sanzioni di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, anche l'applicabilità del divieto della sospensione condizionale della pena ex articolo 60 dello stesso decreto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 60 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)