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Sez. 5, Sentenza n. 46793 del 04/10/2004 Ud. (dep. 02/12/2004) Rv. 230286 - 01

GIUDICE DI PACE - SANZIONI - IN GENERE | Art.52 D.Lgs. n.274 del 2000 - Pena più favorevole - Avvenuta applicazione della sospensione condizionale - Applicazione del trattamento più favorevole - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230286-01

GIUDICE DI PACE - SANZIONI - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non può più essere applicato il trattamento punitivo previsto (nella fattispecie per il reato di lesioni lievissime) dall'art. 52 del D.Lgs. n.274 del 2000, e in linea di principio più favorevole, atteso che il successivo art. 60, escludendo esplicitamente la concessione del beneficio della pena sospesa, rende in concreto le nuove disposizioni meno favorevoli all'imputato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 60 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)