Sez. 4, Sentenza n. 37967 del 17/05/2012 Ud. (dep. 01/10/2012) Rv. 254361 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE | Conversione della pena detentiva in quella pecuniaria ex art. 53 l. n. 689 del 1981 - Sostituzione di detta pena con quella del lavoro di pubblica utilità, ex art. 186, comma nono bis, C.d.S. - Legittimità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE
Nell'accordo sull'applicazione della pena in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza le parti non possono prima procedere alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria per poi sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di regimi sanzionatori sostitutivi aventi totale autonomia in ordine ai presupposti di applicazione, alle modalità esecutive ed alle conseguenze nel caso di violazione, di guisa che essi possono trovare applicazione individualmente, senza che i benefici connessi alla sostituzione si sommino determinando un trattamento sanzionatorio ibrido, in violazione del principio di legalità delle pene.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2 lett. B, Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 9 lett. B, Legge 24/12/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)