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Sez. L, Sentenza n. 6789 del 27/07/1996 (Rv. 498810 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Controversia concernente la legittimità di un'ingiunzione emessa dall'Ispettorato del lavoro per violazione della normativa sul collocamento da parte dell'imprenditore ritenuto beneficiario di prestazioni lavorative fornite in violazione dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 - Presenza in giudizio dell'interponente, dell'interposto e dei lavoratori interessati - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498810-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

In tema di divieto di intermediazione ed interposizione di manodopera, disciplinato dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario, che richieda la presenza in giudizio, ex art. 102 cod. proc. civ., dell'imprenditore interponente (pseudoappaltante), di quello interposto (pseudoappaltatore) e dei lavoratori coinvolti, nella controversia tra l'Ispettorato del lavoro e l'imprenditore che abbia effettivamente utilizzato le prestazioni dei lavoratori, avente ad oggetto la legittimità di una ordinanza - ingiunzione emessa, alla stregua della legge 24 novembre 1981 n. 689, dall'Ispettorato stesso per violazione dell'art. 27 della legge 29 aprile 1949 n. 264, modificato dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, nei confronti dell'imprenditore ritenuto effettivo beneficiario di prestazioni lavorative effettuate in violazione del disposto dell'art. 1 della citata legge n. 1369 del 1960, atteso che, in tale controversia, l'accertamento dell'avvenuta intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, non essendo destinato a formare giudicato, ha natura meramente incidentale, avendo tale accertamento efficacia solo tra le parti al fine di stabilire la sussistenza dell'obbligo dell'imprenditore di pagare le sanzioni pecuniarie derivanti dall'inosservanza delle norme sul collocamento della manodopera, con effetti non vincolanti per i soggetti che non hanno partecipato al giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 27 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)