diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6214 del 23/06/1998 (Rv. 516676 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Controversia relativa ad interposizione fittizia nella prestazione di lavoro subordinato - Litisconsorzio necessario tra interponente ed interposte - Sussistenza - Esclusione - Giudizio riguardante richiesta dei lavoratori nei confronti dell'interponente svoltosi nei gradi di merito in contraddittorio con l'interposto - Tardiva notifica del ricorso per Cassazione all'interposto - Integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516676-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Nelle controversie aventi ad oggetto situazioni di interposizione fittizia nella prestazione di lavoro, nelle quali il rapporto di lavoro intercorre apparentemente con l'appaltatore di manodopera (soggetto interposto), ma sostanzialmente con l'appaltante, non sussiste litisconsorzio necessario tra interponente ed interposto; pertanto, nell'ipotesi in cui il giudizio vertente sulle richieste dei lavoratori nei confronti dell'interponente si sia svolto nei gradi di merito in contraddittorio anche con il soggetto interposto, la notificazione tardiva del ricorso in Cassazione a quest'ultimo non impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)