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Sez. L, Sentenza n. 9928 del 23/11/1994 (Rv. 488787 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO | Violazione del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro - Violazione degli obblighi assicurativi e contributivi da parte dell'imprenditore fruitore effettivo delle prestazioni - Controversia con l'istituto previdenziale - Litisconsorzio necessario con i lavoratori - Insussistenza.
Stato
decisa il 1994-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488787-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO

Con riguardo ad ipotesi di violazione del divieto d'intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui all'art. 1 della legge 23 ottobre 1969 n. 1360, il lavoratori non sono litisconsorti necessari della controversia (concernente la violazione degli obblighi assicurativi e contributivi connessi ai rapporti di lavoro) fra istituto previdenziale ed imprenditore che abbia effettivamente utilizzato le prestazioni dei lavoratori medesimi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 20/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 20/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)