Sez. 3, Sentenza n. 4673 del 21/05/1996 (Rv. 497718 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE | Strade poste all'interno dell'abitato - Proprietà del Comune - Obblighi di manutenzione e custodia - Sussistenza - Conseguenze.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE
Dalla proprietà pubblica del comune sulle strade poste all'interno dell'abitato (art. 16 lett. b della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F) discende non solo l'obbligo dell'ente alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5 del R.D. n. 2056 del 1923, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., qualora abbia omesso di vigilare al fine di impedire che terzi, incaricati dell'esecuzione di lavori sui beni oggetto della detta proprietà, vi procedano in maniera tale da arrecare danni ad altri.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 16 lett. B, Regio Decr. 15/11/1923 num. 2056 art. 5, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)